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Sez. 3, Sentenza n. 23369 del 14/05/2002 Cc. (dep. 19/06/2002) Rv. 221627 - 01

ACQUE | Tutela della acque dall'inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Garanzie difensive - Presupposti - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221627-01

ACQUE

In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme di att. cod. proc. pen. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 norme di att. cod. proc. pen. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)