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Sez. U, Sentenza n. 19663 del 18/09/2014 (Rv. 632218 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del termine ragionevole del giudizio promosso dal condominio - Legittimazione ad agire per l'equa riparazione - Spettanza esclusiva all'amministratore del condominio - Fondamento e condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632218-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l'equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell'amministratore, autorizzato dall'assemblea dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)