Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/01/2015 (Rv. 634159 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da cose in custodia di proprietà condominiale - Solidarietà tra singoli condomini - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)