Sez. U, Ordinanza n. 19784 del 05/10/2015 (Rv. 637088 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Controversia in tema di proprietà di beni oggetto di sequestro penale e affidati in custodia al consolato - Difetto della giurisdizione italiana per "immunità ristretta" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Il Consolato del Perù, convenuto in giudizio per l'accertamento della proprietà di beni di interesse storico (nella specie, manufatti di arte precolombiana), già oggetto di sequestro penale, non può eccepire il difetto della giurisdizione italiana in base al principio dell'immunità ristretta ove, anziché seguire la via diplomatica e amministrativa di cui alla Convenzione Unesco del 14 novembre 1970, abbia sollecitato con denuncia l'intervento dell'autorità giudiziaria italiana, profittando, quindi, del successivo atto di consegna, poi dichiarato illegittimo ed abnorme, così dimostrando implicita accettazione della giurisdizione civile dello Stato ospitante in relazione a controversia di natura intrinsecamente privatistica e priva di collegamento con l'esercizio di potestà pubblicistiche.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 14/11/1970, Tratt. Internaz. 02/12/2004, Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)