Sez. U, Ordinanza n. 6603 del 01/04/2015 (Rv. 634769 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Repubblica del Brasile - Citazione in giudizio quale garante "ex lege" dei debiti delle imprese statali - Difetto della giurisdizione italiana per "immunità ristretta" - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
La Repubblica del Brasile, convenuta in giudizio quale garante dei debiti delle imprese statali per espressa previsione costituzionale, non può eccepire il difetto della giurisdizione italiana in base al principio della "immunità ristretta", atteso che la garanzia legale accede al rapporto privatistico tra impresa brasiliana e contraente italiano e che la decisione di non adempiere la garanzia "ex lege" non configura un tacito atto "iure imperii".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)