Sez. 3, Sentenza n. 3925 del 07/12/1968 (Rv. 337444 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - FASI DEL PROCEDIMENTO - DIFFERENZE - CHIAMATA NELLA FASE DI MERITO DEL LEGITTIMATO O DI ALTRI LEGITTIMATI - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - FASI DEL PROCEDIMENTO - DIFFERENZE - CHIAMATA NELLA FASE DI MERITO DEL LEGITTIMATO O DI ALTRI LEGITTIMATI - AMMISSIBILITA.*
Nella prima fase (a cognizione sommaria) del procedimento di denuncia di nuova opera, intesa ad ottenere un provvedimento che assicuri la conservazione della situazione materiale dedotta in causa, con l'inibizione di un suo mutamento o con la predisposizione di cautele idonee per la rimessione in pristino, legittimato passivamente all'Azione e (art. 1171 cod.civ.)colui che intraprende l'opera, nel proprio o nell'altrui fondo, cioe colui che ne assume l'iniziativa e che va considerato l'esecutore materiale dell'opera stessa, sia che provveda direttamente all'esecuzione sia che si avvalga di altre persone esecutore anche considerato l'autore morale dell'opera. Nella seconda fase (di merito, con cognizione piena) di detto procedimento, la legittimazione passiva si determina, invece, in base all'Azione proposta, secondo le regole generali, per cui il legittimato passivo si identifica in colui che e destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore, per cui legittimato passivo e l'autore dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario o il titolare del diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio in tale seconda fase, possono eventualmente correggersi gli errori o le deficienze in cui sia incorso, nella prima fase, il denunciante, il quale potra fare intervenire nel giudizio il vero legittimato o gli altri legittimati. (V. 296-65, 713-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)