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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 27/01/1976 (Rv. 378920 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COSTRUTTORE - FASE DI MERITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPRIETARIO DELLA COSTRUZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378920-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COSTRUTTORE - FASE DI MERITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPRIETARIO DELLA COSTRUZIONE.*

Nella fase cautelare del giudizio di nuova opera, intesa ad ottenere un provvedimento assicurativo della situazione materiale preesistente, mediante la sospensione dell'opera ovvero la predisposizione delle opportune cautele per la riduzione in pristino, la legittimazione passiva compete a colui che ha intrapreso l'esecuzione dell'opera nella propria o nell'altrui proprieta, assumendone la veste di autore materiale. Invece, nella fase successiva dello stesso procedimento, la legittimazione passiva si determina in relazione alla natura della proposta Azione di merito ed al destinatario del comando giuridico dettato dalla norma invocata dall'attore. Ne consegue che nel caso di giudizio di nuova opera proposta per l'inosservanza delle distanze legali fra edifici prescritte dalla legge antisismica, legittimato passivo nella fase cautelare e l'esecutore materiale della nuova costruzione denunziata come illegittima, mentre legittimato passivo nella fase di merito, in cui e stata proposta l'Azione reale rivolta al rispetto delle distanza legale, e il proprietario di tale costruzione. (V 2510/71; (V 3925/68, mass n 337444; (V 1931/66, mass n 323749; (V 713/64, mass n 300995).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)