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Sez. U, Sentenza n. 1559 del 18/09/1970 (Rv. 347439 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA PREVISTA DALL'ART 373 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347439-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA PREVISTA DALL'ART 373 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza prevista dall'art 373 cod proc civ, con la quale il giudice di merito accorda o nega la sospensione dell'esecuzione della sentenza da lui pronunciata, avendo natura di provvedimento ordinatorio che non risolve alcuna controversia sul piano contenzioso, non e impugnabile in Cassazione, neppure a norma dell'art 111 della Costituzione. (V 2802'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)