Sez. 1 - , Sentenza n. 3372 del 03/02/2022 (Rv. 664012 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Ricorso straordinario per cassazione - Termine lungo - Decorrenza - Dalla pubblicazione del provvedimento - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
In tema di termini processuali, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la tardività del ricorso ex art. 111 Cost., presentato contro la conferma, in sede di reclamo, di una misura limitativa della responsabilità genitoriale, in quanto notificato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata).
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)