Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017 (Rv. 643241 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Termine lungo per l’impugnazione – Rimessione in termini – Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione – Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)