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Sez. L, Sentenza n. 6277 del 16/07/1987 (Rv. 454560 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE - COMPENSO - MAGGIORAZIONE - SPETTANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454560-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE - COMPENSO - MAGGIORAZIONE - SPETTANZA - LIMITI.*

Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), abbia prestato servizio in detto giorno festivo, godendo del riposo in altro giorno della settimana, debba essere riconosciuta una maggiorazione di paga per il lavoro domenicale (che può essere equitativamente determinata in misura pari alla maggiorazione legale del compenso per lavoro straordinario). L'anzidetta maggiorazione per il lavoro domenicale, spettando anzitutto alla disciplina collettiva la Determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost., va peraltro esclusa ove tale disciplina (la cui eventuale contrarietà al precetto costituzionale deve essere accertata con esame rigoroso) preveda, per i lavoratori impegnati in attività svolte secondo turni implicanti necessariamente l'assegnazione di riposi in giorni diversi dalla domenica, un trattamento economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti e tale da compensare la maggiore penosità del lavoro domenicale. (V 6165/86, mass n 448443; (V 5394/86, mass n 447933; (V 3142/85, mass n 440835; (V 1486/85, mass n 439496; (Conf 5667/84, mass n 437341).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)