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Sez. 2, Sentenza n. 493 del 12/03/1962 (Rv. 250772 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - SPESE PROCESSUALI - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1962-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250772-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - SPESE PROCESSUALI - DISCIPLINA.*

Le regole generali in materia di condanna alle spese processuali o di compensazione delle spese stesse tra le parti non sono applicabili nei procedimenti di divisionè per tali spese, in considerazione del fatto che gli Atti ai quali essi si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di tutti i condividendi, vige la diversa regola che esse debbono sempre gravare sulla massa. Resta naturalmente salva l'applicabilita delle regole generali per le spese di quegli altri Atti che non ineriscono direttamente alla divisione, essendo riferibili, invece, ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di talune delle parti litiganti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)