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Sez. 2, Sentenza n. 2229 del 21/04/1979 (Rv. 398576 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - AFFERMATIVE E NEGATIVE - SERVITU NEGATIVE - POSSESSO - CONFIGURABILITA - REQUISITI - "ATTO DI ATTIVAZIONE" MANIFESTANTE PROHIBITIO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO PRETESO DOMINANTE E CORRELATIVA OSSERVANZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'ALTRO FONDO - PRECEDENTE ESPLICAZIONE DEL DIVIETO NEI CONFRONTI DI UN'ATTIVITA CONTRARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTEGNO DI ASTENSIONE CONSEGUENTE ALLA VOLONTA ALTRUI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398576-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - AFFERMATIVE E NEGATIVE - SERVITU NEGATIVE - POSSESSO - CONFIGURABILITA - REQUISITI - "ATTO DI ATTIVAZIONE" MANIFESTANTE PROHIBITIO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO PRETESO DOMINANTE E CORRELATIVA OSSERVANZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'ALTRO FONDO - PRECEDENTE ESPLICAZIONE DEL DIVIETO NEI CONFRONTI DI UN'ATTIVITA CONTRARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONTEGNO DI ASTENSIONE CONSEGUENTE ALLA VOLONTA ALTRUI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI.*

Le servitu negative sono suscettibili di possesso (e quindi di tutela possessoria) il quale si esplica in un potere di fatto del titolare che investe l'altrui fondo in termini di prohibitio, quando ad un atto iniziale (solitamente definito di "attivazione") da parte del proprietario del fondo preteso dominante, che siffatta proibizione manifesti, faccia seguito e riscontro un'attitudine di osservanza da parte del proprietario del fondo suscettibile di fornire una determinata utilitas, cosi che la situazione del primo proprietario ben possa configurarsi siccome possessoria, in rapporto alla servitu che l'utilita perseguita qualifica. In proposito non e indispensabile che il divieto del proprietario del fondo dominante abbia trovato precedente esplicazione nei confronti di un'attivita contraria bastando, per converso, che il contegno di astensione del proprietario del fondo servente non sia meramente casuale e accidentale, ma sia l'effetto di volonta altrui, come nel caso in cui sia fondato su un accordo diretto a costituire la servitu, dal momento che in tal caso l'astensione non puo essere considerata meramente facoltativa. (applicazione in tema di servitus altius non tollendi). (V 3590/75, mass n 377785; (V 3202/72, mass n 360992; (V 2865/71, mass n 354091; (V 494/62, mass n 250772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)