Sez. 3, Sentenza n. 2804 del 16/07/1975 (Rv. 376826 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - INEFFICACIA DEI FATTI DEI DEDOTTI O MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DEL DIRITTO PRETESO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - INEFFICACIA DEI FATTI DEI DEDOTTI O MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DEL DIRITTO PRETESO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CONVENUTO.*
Il convenuto, qualora non si limiti a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma contrapponga una difesa positiva, eccependo l'inefficacia dei fatti dedotti, ovvero la modificazione o l'Estinzione del diritto preteso, deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui l'eccezione si basa, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta. (Conf 1164/66, mass n 322332).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)