Sez. 2, Sentenza n. 379 del 20/01/1982 (Rv. 418073 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE.*
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., i fatti costitutivi ed i requisiti dell'Azione devono essere provati da chi si rende attore in giudizio, mentre al convenuto, che non si limiti a contestare genericamente l'avverso assunto, ma contrapponga una difesa positiva, invocando in suo favore fatti (o titoli) diversi - impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte - incombe l'Onere di fornire la relativa prova. Pertanto, dimostrata dall'attore l'esistenza dell'Obbligo di cui egli lamenta l'inadempimento, spetta al convenuto la prova della allegata sostanziale eccezione di Estinzione di detto Obbligo. (V 3189/77, mass n 386705; (V 2804/75, mass n 376826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)