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Sez. 6, Sentenza n. 5414 del 01/03/1995 Ud. (dep. 11/05/1995) Rv. 201642 - 01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Richieste - Valutazione dell'atto nel suo complesso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201642-01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere

Le norme in matera d'impugnazione sono ispirate ad un buon principio ed articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame. Tuttavia tale formalismo non va inutilmente esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto d'impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del "favor impugnationis". Ne consegue che per stabilirne l'ammissibilità, l'atto d'impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero avverso sentenza di assoluzione pronunciata da G.I.P. in esito a giudizio abbreviato nel quale era stata sollecitata, anziché la condanna, il rinvio a giudizio dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)