Sez. 6, Sentenza n. 13832 del 26/02/2015 Cc. (dep. 31/03/2015) Rv. 262935 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Omessa od erronea indicazione di elementi essenziali - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
Per il principio del "favor impugnationis", l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, pronunciata dal tribunale per avere il ricorrente erroneamente indicato quest'ultimo facendo riferimento al decreto oggetto di precedente richiesta di riesame ed annullato dal medesimo tribunale, anziché a quello reiterato dal Gip all'esito dell'annullamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)