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Sez. 3, Sentenza n. 8164 del 22/07/1991 (Rv. 473270 - 01)

Esecuzione forzata - Precetto - Notificazione | Pendenza dell'azione esecutiva al momento della notifica di un successivo precetto - Legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473270-01

Esecuzione forzata - Precetto - Notificazione

La pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio ed, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti esecutivi, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.. Conseguentemente, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)