Sez. 3, Sentenza n. 4963 del 02/03/2007 (Rv. 595490 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Esecuzione forzata - Precetto - Notificazione - Pendenza dell'azione esecutiva al momento della notificazione di un successivo precetto - Legittimità - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
La pendenza del procedimento esecutivo non preclude nè rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ..
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)