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Sez. L, Sentenza n. 1693 del 18/02/1991 (Rv. 470967 - 01)

Regioni - Singole regioni di diritto comune - Basilicata - Enti locali. | Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata (IBRES) - Ente pubblico non economico - Configurabilità - Fattispecie in tema d'inapplicabilità della legge n. 230 del 1962.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470967-01

Regioni - Singole regioni di diritto comune - Basilicata - Enti locali.

L'Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata (IBRES), riconosciuto con legge regionale 1 aprile 1975 n. 26, rientra fra gli enti pubblici non economici, tenuto conto, in particolare, del potere del Consiglio regionale di sciogliere l'assemblea ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto nonché di deliberarne la liquidazione, delle finalità (comprese fra quelle regionali) e dei mezzi di finanziamento (contributo ordinario della Regione) dell'Istituto medesimo nonché della previsione dell'assunzione del personale per concorso, restando irrilevanti la mancanza di un'espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico, il non essere lo stesso tenuto ad adottare norme pubblicistiche nello svolgimento dell'attività, esplicata prevalentemente attraverso negozi di diritto privato, la possibilità di offrire prestazioni a pagamento a privati e la sua costituzione mediante atto notarile. (Principio affermato in fattispecie in cui l'impugnata sentenza - confermata dalla Suprema Corte - aveva ritenuto inapplicabile, dati i limiti legali alle assunzioni di personale a termine da parte degli enti pubblici, la disciplina della legge 12 aprile 1962 n. 230 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Basilicata 01/04/1975 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)