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Sez. L, Sentenza n. 7130 del 09/05/2003 (Rv. 562829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine di dipendenti di una Agenzia regionale - Conversione dei contratti illegittimi in rapporti a tempo indeterminato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In relazione alla assunzione con contratti a termine di dipendenti da parte di una Agenzia regionale di promozione turistica, il mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 230 del 1962 non può comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto l'art. 2 della legge n.230 del 1962, che prevede la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, è inapplicabile agli enti locali, stante il divieto, sanzionato con la nullità del contratto, di assunzioni temporanee o di conferma in servizio di personale avventizio in violazione delle norme sul reclutamento dei dipendenti di tali enti, sancito dall'art. 5, comma diciottesimo, del D.L. n.702 del 1978, convertito in legge n.3 del 1979.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 10/11/1978 num. 702 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)