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Sez. 2, Sentenza n. 2201 del 30/01/2013 (Rv. 624852 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Giudizi introdotti dinanzi al pretore e trasferiti al giudice di pace - Art. 2 della legge n. 479 del 1999 - Richiamo all'art. 90 della legge n. 353 del 1990 - Prosecuzione con le norme anteriormente applicabili - Necessità - Poteri di cognizione del giudice di pace - Individuazione.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624852-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

Posto che le cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 30 aprile 1995 ed attribuite alla competenza del giudice di pace, proseguono davanti a quest'ultimo, in base all'art. 2, terzo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ne deriva che, in tali ipotesi, anche i poteri di cognizione spettanti al giudice di pace sono quelli sanciti dal rito suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 356, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)