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Sez. 1, Sentenza n. 11851 del 22/05/2007 (Rv. 599089 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Giudizi introdotti dinanzi al pretore e trasferiti al giudice di pace - Art. 2 della legge n. 479 del 1999 - Richiamo all'art. 90 della legge n. 353 del 1990 - Prosecuzione con le norme anteriormente applicabili - Decisione secondo diritto - Necessità - Impugnazione esperibile - Appello.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599089-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

Le cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 30 aprile 1995 ed attribuite alla competenza del giudice di pace, proseguono davanti a quest'ultimo, in base all'art. 2, comma 3, della legge n. 479 del 1999, con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'art. 90 della legge n. 353 del 1990. Di conseguenza, poiché quest'ultimo stabilisce che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data - ivi compreso l'art. 113, primo comma, cod. proc. civ. nel testo dell'epoca - il giudice di pace, non ricorrendo ipotesi di decidibilità secondo equità, era tenuto a decidere la causa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile avverso tale sentenza era l'appello e non il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)