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Sez. U, Sentenza n. 12137 del 02/07/2004 (Rv. 574052 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE | Revoca della concessione - Conseguenze sul rapporto di lavoro degli addetti - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Effetti in tema di giurisdizione - Disciplina della ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale e dell'affidamento del servizio di trasporto alla spa. Ferrovie dello Stato ex art. 2 della legge n. 662 del 1996 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574052-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE

Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, in seguito alla revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, senza che sulle conseguenti ricadute in tema di giurisdizione esplichi alcun effetto il nuovo quadro normativo offerto dall'art. 2 della legge n. 662 del 1996, atteso che l'azienda in gestione commissariale sopravvive all'affidamento della gestione del servizio alla SpA Ferrovie dello Stato e la titolarità dei rapporti di lavoro continua ad intercorrere tra la gestione governativa ed i suoi dipendenti, così mantenendosi la natura pubblicistica.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)