Sez. L, Sentenza n. 3105 del 21/04/1988 (Rv. 458609 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - ESTENSIONE AGLI INFORTUNI OCCORSI ALLE PERSONE EX ART. 205, LETT. B), DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DISCIPLINA EX ARTT. 4 E 24 DELLA LEGGE N. 251 DEL 1982 - INFORTUNI VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL PRIMO GENNAIO 1982 A PRESCINDERE DAL PROTRARSI DELL'INABILITÀ - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - ESTENSIONE AGLI INFORTUNI OCCORSI ALLE PERSONE EX ART. 205, LETT. B), DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DISCIPLINA EX ARTT. 4 E 24 DELLA LEGGE N. 251 DEL 1982 - INFORTUNI VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL PRIMO GENNAIO 1982 A PRESCINDERE DAL PROTRARSI DELL'INABILITÀ - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di prestazioni previdenziali, ove la normativa sopravvenuta estenda un determinato trattamento a soggetti cui non era dovuto secondo la disciplina previgente, il diritto di tali soggetti è configurabile (salva una diversa previsione di efficacia desumibile dalla normativa sopravvenuta) solo se l'evento produttivo del diritto alle prestazioni sia avvenuto in epoca successiva a quella di applicabilità della stessa normativa. Pertanto, ai sensi degli artt. 4 e 21 della legge 10 maggio 1982 n. 251, che ha esteso la indennità per inabilità temporanea assoluta agli infortuni sul lavoro occorsi alle persone (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende) di cui all'art. 205, lett. B), del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni di dette categorie di lavoratori autonomi, ove verificatisi in epoca anteriore all'1 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 251 del 1982), non deve essere corrisposta l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta, non essendo indennizzabili all'epoca del loro verificarsi anche se l'inabilità si sia protratta oltre la data anzidetta. (Conf 4273/87, mass n 453027; (Conf 3863/87, mass n 452727; (Conf 3537/87, mass n 452519).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 4, Legge 10/05/1982 num. 251 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)