Sez. L, Sentenza n. 3863 del 17/04/1987 (Rv. 452727 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO SECONDO LA DISCIPLINA PREVIGENTE - DIRITTO DI TALI SOGGETTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VERIFICAZIONE DELL'EVENTO IN EPOCA SUCCESSIVA A QUELLA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA EX ARTT. 4 E 21 LEGGE N. 251 DEL 1982.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO SECONDO LA DISCIPLINA PREVIGENTE - DIRITTO DI TALI SOGGETTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VERIFICAZIONE DELL'EVENTO IN EPOCA SUCCESSIVA A QUELLA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA EX ARTT. 4 E 21 LEGGE N. 251 DEL 1982.*
In tema di prestazioni previdenziali, ove la normativa sopravvenuta estenda un determinato trattamento a soggetti cui non era dovuto secondo la disciplina previgente, il diritto di tali soggetti è configurabile (salva una diversa previsione di efficacia desumibile dalla normativa sopravvenuta) solo se l'evento produttivo del diritto alle prestazioni sia avvenuto in epoca successiva a quella di applicabilità della stessa normativa. Pertanto, ai sensi degli artt. 4 e 21 della legge 10 maggio 1982 n. 251, che ha esteso l'indennità per inabilità temporanea assoluta agli infortuni sul lavoro occorsi alle persone (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende) di cui all'art. 205, lett. B), del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni di dette categorie di lavoratori autonomi, ove verificatisi in epoca anteriore all'1 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 251 del 1982), non deve essere corrisposta l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta, non essendo indennizzabili all'epoca del loro verificarsi anche se l'inabilità si sia protratta oltre la data anzidetta. (V 1779/86, mass n 445100; (V 6357/85, mass n 443453; (V 5585/85, mass n 442781).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 4, Legge 10/05/1982 num. 251 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)