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Sez. U, Sentenza n. 298 del 30/01/1973 (Rv. 362182 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA - MANDATI DI PAGAMENTO - OSSERVANZA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI - OBBLIGATORIETA - MORA DEL COMUNE DEBITORE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDANNA AGLI INTERESSI - MORATORI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362182-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA - MANDATI DI PAGAMENTO - OSSERVANZA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI - OBBLIGATORIETA - MORA DEL COMUNE DEBITORE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDANNA AGLI INTERESSI - MORATORI - INAMMISSIBILITA.*

I comuni e le province non possono effettuare pagamenti se non con l'osservanza del procedimento previsto per l'emissione dei mandati, e tale procedimento e caratterizzato da un pubblico interesse, cui non corrispondono diritti soggettivi dei privati ad uno svolgimento sollecito; prima dell'emissione del mandato non sono configurabili ne una mora di detti enti ne una loro correlativa condanna al pagamento degli interessi moratori. (Conf 1352/71, mass n 351579; 2229/63).*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)