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Sez. U, Sentenza n. 1352 del 12/05/1971 (Rv. 351579 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO PECUNIARIO - LEGITTIMITA - FASE ANTERIORE ALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA DI MORA DEL COMUNE DEBITORE - ESCLUSIONE - CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351579-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO PECUNIARIO - LEGITTIMITA - FASE ANTERIORE ALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA DI MORA DEL COMUNE DEBITORE - ESCLUSIONE - CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - PRECLUSIONE.*

La necessita per gli enti pubblici di osservare le norme che disciplinano le modalita di pagamento dei loro debiti pecuniari non preclude la condanna dell' amministrazione, da parte del giudice ordinario, al pagamento di un debito di cui sia stata accertata la sussistenza. Poiche al procedimento che, in base alle vigenti norme sulla finanza e la contabilita delle province e dei comuni, questi devono osservare per l'emissione dei mandati e l'Estinzione degli stessi e inerente un interesse pubblico che esclude un diritto soggettivo al suo sollecito svolgimento non e, peraltro, configurabile, prima della emissione del mandato, una mora dell' amministrazione comunale ad emetterlo e non puo, quindi, il comune essere condannato al pagamento degli interessi moratori. (V 990'66, mass n 321975' 172'65' 686'64' 2229'63).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/06/1954 num. 9 art. 414, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1282, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)