Sez. 3, Sentenza n. 2869 del 13/02/2015 (Rv. 634396 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | "Factoring" - Compravendita di un bene mobile e cessione del credito al "factor" da parte del venditore - Vizi della cosa venduta - Azione di riduzione del prezzo esercitata dall'acquirente - Legittimazione passiva del "factor" - Esclusione - Ragioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In materia di "factoring", nell'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione derivi dalla compravendita di un bene mobile, la legittimazione passiva in ordine alla domanda di riduzione del prezzo, conseguente all'esistenza di vizi della cosa venduta, spetta alla società venditrice e non al "factor", atteso che quest'ultimo non è cessionario del contratto di compravendita ma soltanto del credito relativo al corrispettivo, e che il compratore (debitore ceduto) potrebbe solo opporre al "factor", ove fosse da questi convenuto in giudizio per il pagamento del debito, le eccezioni opponibili al cedente, ma non già agire direttamente contro il "factor" con azioni volte alla risoluzione o alla modifica di un contratto al quale costui è rimasto estraneo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)