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Sez. 3, Sentenza n. 23175 del 31/10/2014 (Rv. 633151 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Factoring - Contratto atipico - Cessione di crediti futuri "pro solvendo" - Notificazione al debitore ceduto - Pagamento effettuato dal debitore ceduto in favore di soggetto avente causa dall'originario creditore - Efficacia liberatoria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633151-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

Nell'ipotesi di contratto di "factoring" con cessione "pro solvendo" di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall'esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell'originaria creditrice), perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del "factor" di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 3, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 4, Cod. Civ. art. 1260 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)