Sez. L, Sentenza n. 7959 del 01/06/2002 (Rv. 554805 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Specifica infermità in dipendenza da causa di servizio - Possibilità di dedurre infermità sopravvenute - Esclusione - Fondamento - Diversa qualificazione medica del fatto - Possibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
A differenza di quanto disposto dall'art. 149 cod. proc. civ. per i giudizi in materia di invalidità pensionabile e in materia assistenziale, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della malattia da causa di servizio, e pertanto riguardanti una specifica infermità, sussiste l'esigenza dell'identità del fatto materiale denunziato con il fatto oggetto del giudizio, sicché non è possibile dare ingresso ad infermità sopravvenute nel corso del procedimento, dovendo restare immutato l'oggetto della domanda lungo il suo iter amministrativo e giudiziale. È invece consentita una diversa qualificazione medica del fatto, data dal consulente tecnico d'ufficio ovvero dal giudice.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)