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Sez. L, Sentenza n. 8651 del 25/06/2001 (Rv. 547705 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Aggravamenti e nuove malattie intervenuti in corso di causa - Produzione della relativa documentazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547705-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

Nei giudizi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 Disp. att. cod. proc. civ. (non applicabile nel giudizio di Cassazione) - in base alla quale il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa -, la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all'atto di impugnazione, fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, questa non sia depositata, restando comunque salvo il diritto delle parti di muovere motivate doglianze in ordine alla relazione peritale nell'udienza successiva al deposito della medesima. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva disatteso le note critiche della parte alle risultanze della consulenza tecnica nelle quali l'assicurato si era limitato a trascrivere i risultati di accertamenti eseguiti in epoca successiva allo svolgimento delle operazioni peritali senza allegarli agli atti e senza spendere alcuna argomentazione per dimostrare l'erroneità degli accertamenti effettuati dal c.t.u. o della loro interpretazione medico - legale o dell'iter logico seguito ovvero delle conclusioni attinte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)