Sez. L, Sentenza n. 30662 del 30/12/2011 (Rv. 620096 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Personale delle amministrazioni pubbliche - Lavoratori in possesso dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Liquidazione del trattamento pensionistico - Riduzione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO
Con riferimento alla disciplina dell'art. 1, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 - norma applicabile anche al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ai sensi del successivo comma 187 - e all'ivi previsto beneficio, consistente nel diritto dei lavoratori, in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ottenendo, al contempo, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al successivo comma 189, la liquidazione del trattamento di pensione, seppure con decurtazione del relativo importo in misura inversamente proporzionale alla diminuzione dell'orario normale di lavoro, il limite di riduzione, non superiore al 50%, stabilito nello stesso comma 185, è riferito all'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale - che appunto non può essere inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro - e non all'importo della pensione da liquidare. Pertanto, va affermata la legittimità della riduzione del trattamento di pensione di anzianità in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro prescelta dal lavoratore, pur se ne sia derivato un importo inferiore al 50% di quello complessivamente maturato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 185 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 187 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 189 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)