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Sez. L, Sentenza n. 25800 del 02/12/2011 (Rv. 619939 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Diritto alla pensione di anzianità dei dipendenti pubblici passati a rapporto "part time" ex art. 1, comma 185, della legge n. 662 del 1996 - Natura eccezionale della norma - Nuova disciplina generale - Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione - Incidenza - Esclusione - Dubbi di costituzionalità - Infondatezza.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619939-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 1, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è norma eccezionale poiché consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a tempo non più pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianità in costanza del rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per cui il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina - contenente l'esplicita previsione che la somma dell'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di condizioni, presti la sua attività a tempo pieno - non è derogabile non è derogabile dalla successiva normativa generale di cui all'art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 185 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)