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Sez. L, Ordinanza n. 17766 del 03/06/2026 (Rv. 679468-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Classificazione di un'impresa ai fini previdenziali - Impresa con attività plurime - Attività edilizia e attività turistico-alberghiera - Autonomia funzionale - Rilevanza - Conseguenze - Distinzione dell'inquadramento previdenziale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679468-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE

In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti contestualmente attività di gestione di una struttura turistico-alberghiera e attività edilizia, finalizzata alla realizzazione di manufatti da annettere a tale struttura, quest'ultima attività mantiene una propria autonomia funzionale, poiché si esaurisce con l'ultimazione dei lavori e

non confluisce in quella gestoria, comportando, pertanto, un distinto inquadramento del personale che vi è addetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, esclusa la natura complementare e accessoria, rispetto a quella turistica, dell'attività di costruzione di villette e di una piscina, annessi alla struttura alberghiera già esistente, aveva ritenuto corretto l'inquadramento del personale addetto in via esclusiva all'attività edile nel settore industria anziché in quello del terziario).

Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)