diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10391 del 06/05/2009 (Rv. 608056 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Imprese esercenti attività ausiliarie all'aziende industriali - Inquadramento - Impresa ausiliaria e impresa produttrice di servizi - Distinzioni - Fondamento - Fattispecie in tema di inquadramento di un'azienda esercente attività di consulenza alle imprese industriali, in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale, diretta alla promozione del tessuto industriale della regione.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608056-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali, alla stregua dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'art. 2195, primo comma, n. 5, cod. civ., richiamato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44, sono quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'obiettiva agevolazione di altre attività; ne consegue che l'impresa ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi - la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese - se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività tipica di altre imprese, talché, ove venisse separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, "in parte qua", la decisione della corte territoriale che aveva escluso che l'attività di consulenza alle imprese industriali, in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale, diretta alla promozione del tessuto industriale della regione, rientrasse nel settore industriale, con affermazione dell'obbligo di inquadramento nel settore terziario, sul presupposto che la società non svolgesse compiti ausiliari alle imprese industriali e di mera agevolazione dell'attività di queste ultime, ma di fornitura di servizi prestata in piena autonomia. La S.C. ha riconosciuto alla descritta attività di consulenza l'autonomia del prodotto e del risultato, passibile di essere offerto ad una generalità di soggetti aventi quelle necessità e chiaramente disgiungibile dall'attività del soggetto "ausiliato").

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)