diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2160 del 20/11/1969 Ud. (dep. 21/01/1970) Rv. 113665 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - DA PARTE DEL PADRE -SOSTENTAMENTO ASSICURATO DALLA MADRE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113665-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - DA PARTE DEL PADRE -SOSTENTAMENTO ASSICURATO DALLA MADRE - IRRILEVANZA.*

In tema di applicazione dell'art 570 cod pen, lo stato di bisogno del figlio minore ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda, in Mancanza del padre, la madre con le sue risorse economiche, giacche il genitore e obbligato insieme con il coniuge a fornire i mezzi di sostentamento ai figli minori. Siffatto Obbligo sussiste, percio, anche quando alle necessita di vita dei figli minori provveda in tutto o in parte la madre con i proventi del suo lavoro. Pertanto, anche in tal caso ricorre il reato di cui all'art 570 cpv n 2 cod pen, ove il padre ometta di provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza nei confronti del figlio minore. (V 112665, anno 1969 102386, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)