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Sez. 3, Sentenza n. 1417 del 30/11/1970 Ud. (dep. 09/02/1971) Rv. 116660 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - REATO EVENTUALMENTE ABITUALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116660-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - REATO EVENTUALMENTE ABITUALE - ESTREMI.*

Stante la piu generica e ampia formulazione di contenuto dell'art 3, n 8 della legge 20 febbraio 1958, n 75 rispetto a quella del corrispondente abrogato art 534 cod pen, lo sfruttamento dell'altrui prostituzione non ha piu carattere necessariamente abituale, essendo punibile anche un singolo atto di sfruttamento, quando si concreti in una qualsiasi Forma di partecipazione ai guadagni che la donna si procura col commercio del proprio corpo, con la volonta libera e consapevole di ricevere danaro o altra utilita conosciuti come provenienti da detto commercio.*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 534

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)