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Sez. 2 - , Sentenza n. 46744 del 19/09/2018 Ud. (dep. 15/10/2018) Rv. 274650 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Mandato a vendere - Omesso trasferimento del danaro ricevuto a seguito della vendita al mandante che ne abbia fatto richiesta - Momento consumativo del reato - Decorrenza del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 2018-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274650-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Il termine di prescrizione del delitto di appropriazione indebita, nel caso di mandato a vendere, comincia a decorrere dal momento in cui il mandatario rifiuta, senza alcuna giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore, poiché è in questo momento che egli manifesta la volontà di detenere "uti dominus" il bene sul quale non ha più alcun diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)