Sez. 2 - , Sentenza n. 46744 del 19/09/2018 Ud. (dep. 15/10/2018) Rv. 274650 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Mandato a vendere - Omesso trasferimento del danaro ricevuto a seguito della vendita al mandante che ne abbia fatto richiesta - Momento consumativo del reato - Decorrenza del termine di prescrizione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE
Il termine di prescrizione del delitto di appropriazione indebita, nel caso di mandato a vendere, comincia a decorrere dal momento in cui il mandatario rifiuta, senza alcuna giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore, poiché è in questo momento che egli manifesta la volontà di detenere "uti dominus" il bene sul quale non ha più alcun diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)