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Sez. 5, Sentenza n. 4221 del 22/03/1972 Ud. (dep. 15/06/1972) Rv. 121352 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - FALSIFICAZIONE DI UN ASSEGNO INCOMPLETO CONTENENTE LA FIRMA DEL TRAENTE, L'ORDINE DI PAGARE, E IL NOME DEL TRATTARIO, MA PRIVO DELLA DATA DI EMISSIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121352-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - FALSIFICAZIONE DI UN ASSEGNO INCOMPLETO CONTENENTE LA FIRMA DEL TRAENTE, L'ORDINE DI PAGARE, E IL NOME DEL TRATTARIO, MA PRIVO DELLA DATA DI EMISSIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Ai fini dell'applicabilita della legge penale, là nozionè di assegno bancario prescinde dai requisiti di validita del titolo dovendosi considerare assegno bancario ogni documento suscettibile di valere come tale, di fatto, attraverso il successivo completamento delle indicazioni prescritte; e particolarmente l'assegno incompleto, quando contenga la firma del traente, l'ordine di pagare e il nome del trattario, e tutelato con le norme penali riguardanti i titoli all'ordine. Risponde, pertanto, del delitto di falsita in documenti equiparati agli Atti pubblici colui che ha falsificato un assegno bancario privo della data di emissione. (Conf 107963, anno 1968 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Cod. Pen. art. 491, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)