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Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 14/01/1986 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172647 - 01

REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RAGIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESCLUSIONE - ESTREMI - QUALIFICAZIONE DEL FATTO COME ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CONDIZIONI - PER LA COGNIZIONE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172647-01

REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RAGIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESCLUSIONE - ESTREMI - QUALIFICAZIONE DEL FATTO COME ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CONDIZIONI - PER LA COGNIZIONE DEL GIUDICE.*

Nel delitto di estorsione e in quello di rapina il dolo deve essere escluso e il fatto può essere qualificato come Esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole, se pure eventualmente errata, della legittimità della propria pretesa. In tal caso, la possibilità del ricorso al giudice, ai fini della minore ipotesi delittuosa prevista dall'art. 393 cod. pen., deve esistere obiettivamente, in base all'ordinamento giuridico, e non può essere valutata solo con riguardo all'operazione soggettiva dell'agente; né rileva l'eventuale errore in cui quest'ultimo sia incorso, trattandosi di errore avente ad oggetto una norma extrapenale che costituisce il presupposto del precetto penale - in esso inserendosi e completandolo - e che, quindi, non può valere come scusante. (V mass n 134983).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)