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Sez. 3, Ordinanza n. 27809 del 28/10/2024 (Rv. 672648-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Trattamento di quiescenza - Termine per l’invio della documentazione ex art. 3, comma 5, d.l. n. 79 del 1997 - Inosservanza - Corresponsione degli interessi legali da parte dell’ente previdenziale - Danno patrimoniale risarcibile - Sussistenza. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672648-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

L'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, se invia la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento di quiescenza del proprio dipendente in ritardo rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 79 del 1997 (conv. con modif. dalla l. n. 140 del 1997), è responsabile del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente previdenziale per aver dovuto corrispondere gli interessi legali sulle somme spettanti al lavoratore a titolo liquidazione dell'indennità di fine servizio.

Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 3 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)