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Sez. U, Sentenza n. 5330 del 17/11/1978 (Rv. 395101 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - PAGAMENTO - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INTERESSI.*
Stato
decisa il 1978-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395101-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - PAGAMENTO - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INTERESSI.*

In tema d'indennita di buonuscita in favore dei dipendenti civili e militari dello stato, l'art 26 del DPR 29 dicembre 1973 n 1032, che fissa il termine per il pagamento dell'indennita, introducendo un diritto soggettivo del dipendente statale alla completezza ed alla tempestivita della corresponsione dell'indennita "all'atto della cessazione del servizio", implica l'operativita nei confronti del fondo di previdenza, incorporato nell'ENPAS, della regola di diritto comune sull'Obbligo del debitore di pagare gli interessi legali nel caso di ritardo nell'adempimento (art 1224 cod civ), e comporta, pertanto, per effetto di incompatibilita, l'abrogazione delle precedenti Disposizioni nella parte in cui, mediante rinvio alle norme sulla contabilita generale dello stato (art 37 della legge 26 luglio 1942 n 917, in relazione all'art 22 del RD 7 giugno 1928 n 1369), consentivano all'ente debitore ampia discrezionalita nella distribuzione della spesa e nell'emissione dei relativi ordini di pagamento, ed impedivano conseguentemente di configurare un termine di adempimento, dopo il quale sussistesse la mora debendi. (V 4127/78; (V 4546/76, mass n 383274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 07/06/1928 num. 1369 art. 22, Legge 26/07/1942 num. 917 art. 37, DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)