Sez. 1, Sentenza n. 3506 del 25/10/1968 (Rv. 336658 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - CONVENZIONE TRA FALLITO ED ASSUNTORI - MODIFICAZIONE DI ALCUNI EFFETTI DEL CONCORDATO OMOLOGANDO - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - CONVENZIONE TRA FALLITO ED ASSUNTORI - MODIFICAZIONE DI ALCUNI EFFETTI DEL CONCORDATO OMOLOGANDO - AMMISSIBILITA.*
La convenzione, con la quale, tra fallito ed assuntori del concordato, vengono modificati, nei rapporti interni tra loro, alcuni effetti dell'omologando concordato, costituisce valido Esercizio del potere di autonomia negoziale, utilizzato per sovrapporre alle situazioni che sarebbero derivate dal provvedimento di omologazione del concordato, una diversa situazione stabilita dalle parti e da esse dichiarata concordante con la loro effettiva volonta negoziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)