Sez. 1, Sentenza n. 3931 del 05/07/1984 (Rv. 435891 - 01)
FALLIMENTO - FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - TRATTATIVE E CONVENZIONI PRIVATE CON IL GARANTE O CON LO ASSUNTORE - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO - SUSSISTENZA - CONVENZIONI - VALIDITÀ - LIMITI.*
FALLIMENTO - FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - TRATTATIVE E CONVENZIONI PRIVATE CON IL GARANTE O CON LO ASSUNTORE - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO - SUSSISTENZA - CONVENZIONI - VALIDITÀ - LIMITI.*
Il fallito, quale solo soggetto abilitato a presentare la domanda per l'instaurazione della procedura di concordato (art. 124 della legge fallimentare), ha il potere di trattare con l'assuntore interessato a tale instaurazione e di concludere con costui private convenzioni che, benché dirette a modificare, nei rapporti interni tra gli stipulanti, alcuni effetti dell'omologando concordato, ove non lesive degli interessi della massa dei creditori, costituiscono legittimo Esercizio del potere di autonomia negoziale e, quindi, sono perfettamente valide. (V 1555/66, mass n 323090; (Conf 1305/69, mass n 339985; (Conf 3506/68, mass n 336658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)