Sez. U, Sentenza n. 1812 del 07/03/1990 (Rv. 465731 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - RIVALUTAZIONE E INTERESSI CORRISPETTIVI - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - RIVALUTAZIONE E INTERESSI CORRISPETTIVI - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda, con la quale il pubblico dipendente, ancorché instaurando autonomo giudizio, chieda la rivalutazione di proprie spettanze retributive, reclamandone l'automatico adeguamento al sopravvenuto incremento del costo della vita, nonché gli interessi corrispettivi dalla data della maturazione delle spettanze medesime, facendo valere un comportamento colposo del datore di lavoro non diverso e distinto dal mero ritardo nell'adempimento (secondo il criterio del "petitum" sostanziale, a prescindere dall'eventuale difformità delle enunciazioni e qualificazioni formali), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto ha ad oggetto componenti ed integrazioni del trattamento retributivo, e, quindi, si ricollega a diritti discendenti dal rapporto di pubblico impiego. (V 113/89, mass n 461347; (V 5379/88, mass n 460019).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)