Sez. 3, Sentenza n. 7208 del 02/12/1983 (Rv. 431808 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ISTANZA DI REGOLAMENTO - REQUISITI - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ISTANZA DI REGOLAMENTO - REQUISITI - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l'istanza di regolamento di Competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti della Corte e l'esatto tenore della decisione impugnata. (V 1949/83, mass n 426796; (V 4218/81, mass n 414884).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)