diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 5092 del 06/03/2007 (Rv. 599056 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza di regolamento - Contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599056-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

A norma dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti della Corte e l'esatto tenore della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)