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Sez. 1, Sentenza n. 28864 del 29/12/2005 (Rv. 588070 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Durata irragionevole del processo - Accertamento - Pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo - Valore di precedente ai fini della interpretazione della citata legge n. 89 del 2001 - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588070-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell'accertamento della violazione o meno della durata ragionevole, i parametri di interpretazione/applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali individuati dalla Corte europea, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, fermo restando che il valore di precedente delle statuizioni della Corte di Strasburgo opera per i casi simili e che da esse, comunque, detto giudice nazionale può ragionevolmente discostarsi. Ne consegue che colui il quale si dolga della valutazione di ragionevole durata di un processo operata da un giudice nazionale ha comunque l'onere di addurre i casi consimili risolti dalla Corte europea con valutazioni asseritamene diverse.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)