Sez. 1, Sentenza n. 5213 del 07/03/2007 (Rv. 599906 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale indennizzabile - Liquidazione - Onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - Sussistenza - Spettanza al richiedente l'equa riparazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la liquidazione dell'equa riparazione per il danno patrimoniale, a differenza di quella del danno non patrimoniale, è soggetta alle regole ordinarie in materia di onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere di dimostrare rigorosamente il danno lamentato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)